martedì, dicembre 05, 2006

Accanimento giudiziario!

Cari Bloggers,

ci risiamo: un altro prete è stato arrestato per pedofilia. Trattasi di Padre Marco Dessì, un religoso amato a Managua e in Sardegna dov'è nato.

Persona al di sopra di ogni sospetto. Come sempre.

Il prete è stato arrestato in Sardegna grazie ad un mandato di cattura internazionale emesso dalle autorità nicaraguensi. L'accusa è gravissima: violenze sessuali su minori, compiute in Nicaragua, Messico e Stati Uniti.

Immediatamente il vescovo di Iglesias Monsignor Tarcisio Pillola raccomanda prudenza nell'emettere giudizi avventati e aspettare i 3 gradi di giudizio. Manca la tesi del complotto giudiziario e il patrocinio dell'avvocato Taormina...

Qualche mese fa uscì un ottimo documentario sulla BBC. Padre Tom Doyle aveva osato criticare la gestione dei casi di pedofilia all'interno della chiesa e come ricompensa è stato gentilmente rimosso dall'incarico.

In sostanza lui si lamentava del fatto che all'interno della chiesa cattolica esistesse una serie di norme scritte (qui il documento originale e tenuto segreto per decenni!) che prescrivono tra l'altro come vanno gestite le situazioni in cui un prete risultasse colpevole ( non sospetto: colpevole) di pedofilia: non rendere pubblica la notizia, gestione interna della faccenda, in seno al Tribunale apostolico della Congregazione per la dottrina della fede e soprattutto, niente aiuto o assistenza alle vittime e, ciliegina sulla torta, niente comunicazione all'autorità giudiziaria. In sostanza, un prete pedofilo se ne usciva con il trasferimento presso un'altra parrocchia, dove dopo un periodo di "acclimatizzazione", poteva dedicarsi nuovamente al più sacro degli orifizi.
L'unico modo per accorgersi che il prete fosse recidivo era raccogliere testimonianze presso i farmacisti: i preti acquistavano solo preservativi extra strong!

Il 18 Maggio 2001, l'allora Cardinale Ratzinger mandò una lettera apostolica al preciso scopo di "definire più dettagliatamente sia ‘i delitti più gravi commessi contro la morale e nella celebrazione dei sacramenti’, per i quali la competenza rimane esclusiva della Congregazione per la dottrina della fede, sia anche le norme processuali speciali ‘per dichiarare o infliggere le sanzioni canoniche’". Riguardo alla definizione dei "delitti più gravi", la principale novità riguarda la pedofilia, ovvero "il delitto contro il sesto comandamento del Decalogo commesso da un chierico con un minore al di sotto dei 18 anni di età" (prima erano 16). Riguardo invece alle novità procedurali, i vescovi svolgeranno indagini preliminari e segnaleranno i casi alla Congregazione, la quale deciderà se lasciare la causa agli stessi ordinari o avocarla a sé: i procedimenti di questo genere, inoltre, sono soggetti al segreto pontificio.

Per chi volesse esercitarsi con il latino, ecco il testo originale.

Segreto Pontificio? E la denuncia all'autorità giudiziaria? E l'obbligatorietà dell'azione penale? E il risarcimento delle vittime?

Se proprio volessimo essere pignoli, si potrebbe ravvisare il reato di ostruzione alla giustizia.

Ma anche a non voler essere pignoli, si potrebbe ravvisare un non so che di omertà.

Che in Sicilia è la virtù principale di ogni picciotto che si rispetti.

Chissà come la penseranno in Vaticano...

8 Comments:

Blogger Redazione said...

Per chi non avesse voglia di Latinorum:
Circa i delitti più gravi
riservati alla Congregazione per la dottrina della fede

18 maggio 2001

Per l'applicazione della legge ecclesiastica, che all'art. 52 della Costituzione apostolica sulla curia romana dice: "[La Congregazione per la dottrina della fede] giudica i delitti contro la fede e i delitti più gravi commessi sia contro la morale sia nella celebrazione dei sacramenti, che vengano a essa segnalati e, all'occorrenza, procede a dichiarare o a infliggere le sanzioni canoniche a norma del diritto, sia comune che proprio", era necessario prima di tutto definire il modo di procedere circa i delitti contro la fede: questo è stato fatto con le norme che vanno sotto il titolo di Regolamento per l'esame delle dottrine, ratificate e confermate dal sommo pontefice Giovanni Paolo II, con gli articoli 28-29 approvati insieme in forma specifica (2).

Quasi nel medesimo tempo la Congregazione per la dottrina della fede con una Commissione costituita a tale scopo si applicava a un diligente studio dei canoni sui delitti, sia del Codice di diritto canonico sia del Codice dei canoni delle Chiese orientali, per determinare "i delitti più gravi sia contro la morale sia nella celebrazione dei sacramenti", per perfezionare anche le norme processuali speciali nel procedere "a dichiarare o a infliggere le sanzioni canoniche", poiché l'istruzione Crimen sollicitationis finora in vigore, edita dalla Suprema sacra Congregazione del Sant'Offizio il 16 marzo 1962, (3) doveva essere riveduta dopo la promulgazione dei nuovi codici canonici.

Dopo un attento esame dei pareri e svolte le opportune consultazioni, il lavoro della Commissione è finalmente giunto al termine; i padri della Congregazione per la dottrina della fede l'hanno esaminato più a fondo, sottoponendo al sommo pontefice le conclusioni circa la determinazione dei delitti più gravi e circa il modo di procedere nel dichiarare o nell'infliggere le sanzioni, ferma restando in ciò la competenza esclusiva della medesima Congregazione come Tribunale apostolico. Tutte queste cose sono state dal sommo pontefice approvate, confermate e promulgate con la lettera apostolica data in forma di motu proprio Sacramentorum sanctitatis tutela.

I delitti più gravi sia nella celebrazione dei sacramenti sia contro la morale, riservati alla Congregazione per la dottrina della fede, sono:
- I delitti contro la santità dell'augustissimo sacramento e sacrificio dell'eucaristia, cioè:
1° l'asportazione o la conservazione a scopo sacrilego, o la profanazione delle specie consacrate: (4)
2° l'attentata azione liturgica del sacrificio eucaristico o la simulazione della medesima; (5)
3° la concelebrazione vietata del sacrificio eucaristico assieme a ministri di comunità ecclesiali, che non hanno la successione apostolica ne riconoscono la dignità sacramentale dell'ordinazione sacerdotale; (6)
4° la consacrazione a scopo sacrilego di una materia senza l'altra nella celebrazione eucaristica, o anche di entrambe fuori della celebrazione eucaristica; (7)

- Delitti contro la santità del sacramento della penitenza, cioè:
1° l'assoluzione del complice nel peccato contro il sesto comandamento del Decalogo; (8)
2° la sollecitazione, nell'atto o in occasione o con il pretesto della confessione, al peccato contro il sesto comandamento del Decalogo, se è finalizzata a peccare con il confessore stesso; (9)
3° la violazione diretta del sigillo sacramentale; (10)

- Il delitto contro la morale, cioè: il delitto contro il sesto comandamento del Decalogo commesso da un chierico con un minore al di sotto dei 18 anni di età.



Al Tribunale apostolico della Congregazione per la dottrina della fede sono riservati soltanto questi delitti, che sono sopra elencati con la propria definizione. Ogni volta che l'ordinario o il gerarca avesse notizia almeno verosimile di un delitto riservato, dopo avere svolte un'indagine preliminare, la segnali alla Congregazione per la dottrina della fede, la quale, a meno che per le particolari circostanze non avocasse a sé la causa, comanda all'ordinario o al gerarca, dettando opportune norme, di procedere a ulteriori accertamenti attraverso il proprio tribunale. Contro la sentenza di primo grado, sia da parte del reo o del suo patrono sia da parte del promotore di giustizia, resta validamente e unicamente soltanto il diritto di appello al supremo Tribunale della medesima Congregazione.

Si deve notare che l'azione criminale circa i delitti riservati alla Congregazione per la dottrina della fede si estingue per prescrizione in dieci anni (11). La prescrizione decorre a norma del diritto universale e comune (12): ma in un delitto con un minore commesso da un chierico comincia a decorrere dal giorno in cui il minore ha compiuto il 18° anno di età.

Nei tribunali costituiti presso gli ordinari o i gerarchi, possono ricoprire validamente per tali cause l'ufficio di giudice, di promotore di giustizia, di notaio e di patrono soltanto dei sacerdoti. Quando l'istanza nel tribunale in qualunque modo è conclusa, tutti gli atti della causa siano trasmessi d'ufficio quanto prima alla Congregazione per la dottrina della fede.

Tutti i tribunali della Chiesa latina e delle Chiese orientali cattoliche sono tenuti a osservare i canoni sui delitti e le pene come pure sul processo penale rispettivamente dell'uno e dell'altro Codice, assieme alle norme speciali che saranno date caso per caso dalla Congregazione per la dottrina della fede e da applicare in tutto.

Le cause di questo genere sono soggette al segreto pontificio.

Con la presente lettera, inviata per mandato del sommo pontefice a tutti i vescovi della Chiesa cattolica, ai superiori generali degli istituti religiosi clericali di diritto pontificio e delle società di vita apostolica clericali di diritto pontificio e agli altri ordinari e gerarchi interessati, si auspica che non solo siano evitati del tutto i delitti più gravi, ma soprattutto che, per la santità dei chierici e dei fedeli da procurarsi anche mediante necessarie sanzioni, da parte degli ordinari e dei gerarchi ci sia una sollecita cura pastorale.

Roma, dalla sede della Congregazione per la dottrina della fede, 18 maggio 2001.

+ Joseph card. Ratzinger, prefetto
+ Tarcisio Bertone, SDB, arc. em. di Vercelli, segretario

7:47 PM  
Anonymous Anonimo said...

Ciao Blo,
non è che tu stia accanendo contro questa schifezza perchè tu vuoi che la chiesa sia ripulita per poi fare un tuo ingresso trionfale ed unirti ad essa come parte integrante del bellissimo e complessissimo cerchio della vita?!?!?
Ormai c'è tantissima gente che da un giorno all'altro cambia idea... ;)
Beh, se cambi idea, spero di essere invitato al tuo ordinamento... Padre Blochin, oppure Don Blochin, oppure Fra Blochin... non suonano niente male...

tommo

10:02 AM  
Anonymous Anonimo said...

Non vedo l'ora di mandare mia figlia al catechismo!

10:41 AM  
Anonymous Anonimo said...

Monaci e parrini, sintitivi a missa e stuccatici i rini!

4:39 PM  
Anonymous Anonimo said...

Imperdibili:
http://video.google.it/videoplay?docid=-2783525249813842392
http://www.beppegrillo.it/immagini/articolo.pdf

5:15 PM  
Anonymous Anonimo said...

i preti sono tutti puppi!!!

8:32 AM  
Anonymous Anonimo said...

Non facciamo di tutta l'erba un fascio!

1:04 AM  
Anonymous Anonimo said...

Pedofilia/ L’ex parroco di Lipari,
Alessandro Restuccia, 88 anni, è
stato condannato a 15 anni di carcere
per abusi sessuali nei confronti
di un bimbo che all’epoca
dei fatti aveva 5 anni. Assieme al
sacerdote è stata condannata a 5
anni la sua perpetua, madre del
minore. Secondo le accuse la
donna ha consentito al prete di
violentare il piccolo tra il 1996 e il
1998, durante le assidue frequentazioni
in parrocchia.

11:44 AM  

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